Come capire se la persona è capace di intendere e di volere

PALAZZO DI GIUSTIZIAL’imputabilità secondo il codice Zanardelli

Quando si parla di vizio di mente, bisogna fare riferimento al concetto di imputabilità:

“Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. È imputabile chi ha la capacità di intendere e volere” (art. 85 C. P.).

Il C. P. prevede due tipologie di vizio di mente:

Vizio totale: si ha allorché colui che ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere (art. 88 C. P.). In tal caso il soggetto non è imputabile e quindi punibile, ma il giudice potrà disporre del ricovero in OPG (ospedale psichiatrico giudiziario) ove accerti una condizione di pericolosità sociale derivante dall’infermità riscontrata.

Vizio parziale: si ha allorché colui che ha commesso il fatto era per infermità in tale stato di mente da scemare grandemente senza escludere la capacità di intendere e di volere (art. 89 C.P.). In tal caso il soggetto risponderà egualmente del reato commesso, ma la pena è diminuita. Anche in questo caso è previsto un eventuale ricovero in OPG in caso di pericolosità sociale.

Questa è la definizione di imputabilità fornita dal codice Rocco. Prima di analizzarla nello specifico è doveroso ripercorrere l’evoluzione che tale concetto ha subito dagli albori del Codice Zanardelli sino al vigente codice.

In una prospettiva storica, solo con il progetto del codice penale del 1887 del Ministro Zanardelli trova espresso riconoscimento il principio fondamentale che “regge tutta la materia dell’imputabilità”[1].

In merito alla questione del fondamento dell’imputabilità, vi erano diverse posizioni dottrinali: quella del libero arbitrio[2], quella contraria avanzata dai deterministi e quella intermedia che “fa consistere il cardine dell’imputabilità nella volontarietà del fatto, indipendentemente dal libero arbitrio”. Si optò per quest’ultima.

Ma proprio perché in certi casi si riconobbe che “nell’azione od omissione stessa, sebbene sia opera di un uomo, ed anche fuori dell’ipotesi di errore di fatto, può non concorrere la volontà”, si sentì la necessità di determinare le circostanze in cui “può e deve risultare escluso o diminuito l’elemento morale del reato, ossia l’imputabilità di questo all’autore del fatto materiale”. E proprio su questo versante, cioè sul terreno dell’irresponsabilità per alterazione di mente, che il progetto Zanardelli offrì le innovazioni più importanti.

Il Ministro Zanardelli presentava, quindi, alla Camera dei Deputati la nuova disciplina in tema di imputabilità contenuta nel progetto definitivo di codice penale:“Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di deficienza o di morbosa alterazione di mente da togliergli la coscienza dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti” (art. 47). La norma, nel testo definitivo di cui all’art. 46 C.P. venne infine modificata dalla Commissione preposta alla revisione definitiva del progetto nei seguenti termini: “Non è punibile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti”.

Come si può ben notare, la nuova disciplina del concetto di imputabilità fu a favore di un metodo cosiddetto analitico che offrisse una seppur minima definizione dei disturbi psichici ai quali riconoscere la capacità di escludere l’imputabilità.

In merito al contenuto del presupposto biologico-psicologico del giudizio, si ritenne opportuno fare ricorso a nozioni sintetiche, ma allo stesso tempo specifiche, quali inizialmente quelle di “stato di deficienza o di morbosa alterazione di mente”, in quanto una elencazione troppo casistica sarebbe stata non esaustiva delle varie forme di disturbi mentali, di natura morbosa, cui riconoscere efficacia scusante.

In dottrina, si precisava che con l’espressione “deficienza” si comprendevano tutti gli stati di mancato sviluppo, di sviluppo imperfetto e di inazione delle facoltà mentali anche solo transitorie (es. sonnambulismo) che valessero ad escludere l’imputabilità; con alter altera morbosa si faceva riferimento ad ogni e qualunque forma patologica mentale, permanente o accidentale, generale o parziale. Infine, l’espressione “mente” doveva essere intesa nel suo significato più ampio, sì da comprendere tutte le facoltà psichiche dell’uomo, innate ed acquisite, semplici e composte, dalla memoria alla coscienza, dalla intelligenza alla volontà, dal raziocinio al senso morale[3].

Una volta definito il presupposto biologico-psicologico del giudizio di imputabilità, era necessario definire anche le conseguenze che l’anomalia mentale doveva produrre per escludere l’imputabilità, ovvero il suo presupposto psicologico-normativo. Tali effetti vennero individuati in quei difetti o turbamenti che “dipendono da uno stato psichico tale da togliere la coscienza dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti ossia tale da togliere la capacità di intendere e di volere”[4].

Ma, il dibattito più acceso, si rivelò in tema di trattamento da riservare ai soggetti riconosciuti non imputabili per infermità di mente[5]. Inizialmente il progetto Zanardelli sembrava appoggiare la posizione positivista a favore della istituzione dei manicomi criminali prevedendo che il giudice potesse ordinare il ricovero del soggetto prosciolto per infermità di mente in un manicomio criminale o comunale, ma la disposizione non fu accolta dalle Commissioni parlamentari per il pericolo di attribuire al magistrato un arbitrio senza limiti.

La successiva formulazione prevedeva che “il giudice, ove stimi pericolosa la liberazione dell’imputato prosciolto, ne ordina la consegna all’autorità competente per i provvedimenti di legge” (art. 46).

Riassumendo si può affermare che il Codice  Zanardelli rappresenta, nel complesso, la realizzazione del modello di diritto penale teorizzato dalla Scuola Classica, che muovendosi dal postulato del libero arbitrio (uomo assolutamente libero nella scelta delle proprie azioni) pone a fondamento del diritto penale la responsabilità morale del soggetto e la concezione etico-retributiva della pena.

Il Codice Rocco, invece, prevedeva inizialmente la presunzione di pericolosità ossia l’applicazione obbligatoria ed a tempo indeterminato del ricovero in un manicomio giudiziario e, per i soggetti semi-imputabili, quella dell’assegnazione ad una casa di cura e di custodia che si affianca alla pena inflitta, anche se diminuita. Lo scopo era quello di supplire alle mancanze della legislazione allora vigente. L’ispirazione della riforma Rocco fu dunque duplice: da un lato una maggiore severità contro la delinquenza in nome della difesa dello Stato e degli interessi, individuali e collettivi, da questo ritenuti meritevoli di tutela penale e dall’altro l’introduzione di nuovi istituti, considerati espressione di visioni più moderne nella prevenzione del delitto, quali le misure di sicurezza.

[1] Zanardelli, G , Relazione Ministeriale sul Libro Primo del progetto di Codice Penale, presentata alla camera dei deputati dal Ministro Zanardelli il 22 novembre 1887.

[2] Teoria secondo la quale il fondamento dell’imputabilità è la libertà del volere; la pena, in quanto castigo, presuppone che l’uomo sia stato causa cosciente e libera del fatto commesso.  Antolisei, F. (2003),  Diritto penale. Parte generale,Milano:  Giuffrè.

[3] Bertolino, M. (1990),  L’imputabilità e il vizio di mente nel sistema penale, Milano: Giuffrè,  p. 368.

[4] Zanardelli, G,  Relazione ministeriale, cit., p. 224.

[5] Per i soggetti riconosciuti semi-imputabili, il giudice aveva la facoltà di ordinare che la pena detentiva inflitta venisse scontata in una casa di custodia, fino all’eventuale revoca da parte dell’autorità competente.

di Liberiana Dattoli

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