Statistiche sulla delinquenza giovanile: criminalità minorile, immigrazione e crimine organizzato

La delinquenza giovanile (statistiche, il numero oscuro, andamento della criminalità minorile, immigrazione e crimine organizzato, paura e sicurezza sociale).

Per avere una visione più generale e dettagliata del fenomeno della devianza minorile in Italia, può essere utile proporre un’analisi qualitativa e quantitativa dei dati ufficiali che definiscono sul piano istituzionale la questione della criminalità minorile nel nostro Paese.

Va comunque sottolineato che le statistiche ufficiali sono una fonte che non riesce a rappresentare né l’universo della devianza minorile né l’andamento reale del fenomeno. Vari studi e ricerche hanno infatti dimostrato come per la devianza minorile il rapporto tra reati noti e fenomeno sommerso (il cd. numero oscuro della criminalità) è di circa 1 a 10: il 90% dei comportamenti illegittimi rimane sconosciuto dal punto di vista della giustizia e delle statistiche ufficiali.

Bisogna, quindi, tenere presente che la criminalità registrata dagli organi di controllo sociale rappresenta solo una parte della criminalità reale, in quanto non tutti i reati vengono denunciati o vengono a conoscenza delle autorità costituite. L’insieme dei reati commessi, ma non registrati, costituisce la criminalità nascosta ed il numero oscuro è quello con il quale si indica, per ogni reato, la percentuale degli eventi non registrati rispetto al totale degli eventi stessi. Per rilevarne l’entità ed i rapporti con la criminalità reale sono state avviate una serie di ricerche sia sui fatti delittuosi tenuti celati, sia sugli autori di quei fatti, sia sul ruolo della vittima. Il rapporto tra reati registrati e reati commessi è detto indice di occultamento e varia da reato a reato in relazione alla gravità del crimine.

Tale indice è sempre negativo. Si osserva, tuttavia, che per alcuni tipi di reato ad esempio l’omicidio, il furto d’auto, le rapine, il numero oscuro è molto limitato con rapporto di occultamento vicino all’unità, mentre altri, quali le aggressioni sessuali, la criminalità economica, i furti nei grandi magazzini hanno un numero oscuro elevatissimo. E’ infatti difficile che un omicidio non venga a conoscenza delle Autorità e così anche una rapina, in considerazione del clamore che suscitano. Anche il furto d’auto ha un numero oscuro molto basso perché la mancata denuncia comporta una serie di responsabilità a carico del derubato e l’impossibilità di ricevere il risarcimento.

Contribuiscono, invece a far salire il numero oscuro per gli altri reati l’atteggiamento della vittima, l’atteggiamento degli organi istituzionali, la qualità dell’autore del reato.

Molte possono essere le motivazioni che distolgono la vittima dal denunciare il delitto che ha subito: può essere sfiduciata nei confronti degli organi istituzionali, vuole evitare perdite di tempo per le formalità da osservare; in caso di aggressioni sessuali, preferisce non rendere noto il fatto; teme, infine, ritorsioni o vendette da parte dell’autore del reato.

Per quanto riguarda l’atteggiamento degli organi istituzionali, può avvenire che, dato il grande numero di delitti che si commettono, essi operino una scelta nel perseguire maggiormente alcuni, anziché altri ritenuti di maggiore importanza per gli interessi contingenti del Paese.

Per quanto riguarda la qualità dell’autore del reato, è più facile ad esempio che qualora trattasi di reati di poco conto, vi sia un atteggiamento di indulgenza nei confronti di un minore, di un malato di mente o di un anziano.

Pur consapevoli che ricostruire il fenomeno della criminalità minorile basandosi esclusivamente sulle statistiche ufficiali è un’operazione che sul piano scientifico rimane comunque incompleta, si ritiene utile sottolineare alcuni aspetti

Un primo livello di interesse riguarda le denunce a carico di minorenni; la denuncia è un momento importante della risposta sociale e del controllo della devianza minorile, in quanto esprime la propensione delle istituzioni e dell’opinione pubblica ad intervenire ed a reagire sul fenomeno.

Un elemento che indubbiamente suscita preoccupazione è l’aumento di oltre il 50% dei minori di anni diciotto denunciati negli ultimi anni. Sembra che si sia verificata una sorta di preconizzazione dell’ingresso nel circuito penale da parte dei minorenni.

Tale dato desta un certo allarme in primo luogo in quanto si tratta di quella fascia di età che nella nostra legislazione non è perseguibile penalmente ma può incorrere nelle cosiddette misure di sicurezza.  Spesso nella prassi operativa per questi minorenni in quanto non punibili non sono previsti interventi specifici.

Un’altra ipotesi può essere che probabilmente tale aumento sia legato ad una maggiore sensibilizzazione sociale circa i problemi del mondo minorile e che quindi i comportamenti devianti vengono adesso denunciati o che si sia sviluppato un atteggiamento più attivo nel segnalare episodi delittuosi.

Anche per i soggetti punibili penalmente quelli cioè che hanno un’età compresa tra i 14 ed i 18 anni il numero dei denunciati è in amento. In generale il totale dei minori denunciati è aumentato del 48%.

Oltre al sensibile aumento delle denunce, si assiste anche ad un cambiamento della “qualità” della criminalità minorile nel senso di una crescente gravità dei reati loro attribuiti. L’aumento più consistente riguarda i cosiddetti delitti contro la persona e la famiglia. Tali informazioni sono di particolare interesse in quanto la criminalità minorile ha avuto tradizionalmente come suo terreno d’azione reati relativi al patrimonio, caratterizzandosi meno per la commissione di azioni delittuose di particolare violenza come quelle contro la persona, che rimanevano invece residuali ed eccezionali.

In altri termini sembra che gli adolescenti con sempre maggiore frequenza mettano in atto non solo comportamenti devianti in quanto tali, ma si facciano protagonisti di fatti costituenti reati di una certa gravità, come gli omicidi volontari, le lesioni, la violenza carnale, ecc.

La tipologia di delitto che ha avuto maggior incremento percentuale tra quelli contro la persona è quella delle lesioni volontarie. La maggior frequenza di denunce per questi tipi di crimini contro la persona appare ancora più significativa se letta anche tenendo in considerazione la questione del numero oscuro, ossia quella quota di delitti effettivamente commessi ma non registrati dalle diverse agenzie ufficiali.

Il numero oscuro varia a seconda dei diversi tipi di reato: per quelli contro la persona è limitato.

Occorre quindi interpretare gli incrementi di queste tipologie di reato come reali e significativi di un effettivo peggioramento della qualità della delinquenza minorile. Rispetto alle infrazioni alla normativa sugli stupefacenti si registra non solo un aumento nel complesso dei minorenni denunciati ma soprattutto un aumento degli infraquattordicennni. Se i furti possono essere considerati tradizionali comportamenti dei ragazzi che delinquono il loro sempre più frequente coinvolgimento in rapine, estorsioni, ricettazioni ed infrazioni delle leggi sugli stupefacenti fa intravedere un potenziale apprendimento di quelle tecniche del crimine più vicine al mondo degli adulti.

L’allarme sociale nato negli ultimi anni in merito ad episodi delittuosi commessi da minorenni ed in particolare al loro coinvolgimento in attività criminali tipiche delle organizzazioni mafiose si è andato costruendo facendo anche riferimento a quegli elementi che caratterizzano la fisionomia recente della criminalità minorile: un aumento di minori di anni quattordici denunciati, un cambiamento della qualità dei reati commessi ed un aumento del coinvolgimento dei minori in attività illecite tipicamente mafiose.

Le statistiche confermano che sta sensibilmente aumentando il rischio di un rapporto di strumentalizzazione tra criminalità organizzata e minori in particolare in Sicilia, Calibria, Puglia e Campania.

Contesti in cui, tra l’altro, per molto tempo non vi è stata una netta contrapposizione tra i valori mafiosi e quelli della società civile Il rischio è notevole se si pensa che in alcune aree del territorio nazionale i modelli mafiosi possono essere fortemente attraenti per i minorenni che con essi si confrontano.

Le imputazioni maggiormente “caratteristiche ” di questa popolazione minorile sono gli omicidi, le lesioni le rapine, le estorsioni, la ricettazione.

I rischi di coinvolgimento di minorenni in attività illecite della criminalità mafiosa che emergono da una lettura dei dati statistici trovano conferma nelle testimonianze dei diversi operatori sociali e della giustizia che quotidianamente si confrontano con il problema delle quattro Regioni maggiormente interessate. Gli elementi messi in evidenza come potenti fonti di rischio possono imputarsi alle accresciute condizioni di degrado sociale ed economico ed all’espandersi del potere delle organizzazioni mafiose che sviluppano il controllo del territorio anche attraverso il reclutamento di minori.

A questo punto è quindi utile conoscere i servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia ed analizzare i dati a disposizione circa gli ingressi nei Centri di Prima Accoglienza e negli Istituti Penali Minorili.

Si deve tener conto a tal proposito che la Corte Costituzionale è intervenuta, più volte per salvaguardare la specificità della condizione minorile anche nell’esecuzione penale e per ribadire la non parificabilità tra adulti e minori. Con la sentenza n. 109 del 22 aprile 1987 ha ribadito la necessità di contrastare un’applicazione automatica e rigida della norma sia per quanto riguarda le norme penitenziarie sia per quelle penali attualmente vigenti per gli adulti. I soggetti in età evolutiva esigono la specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento e per loro va sempre affermata la priorità della funzione rieducativa delle pene. La protezione della personalità del minore, infatti, trova specifica ed autonoma garanzia all’interno della Carta

Costituzionale. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto dei diritti dei minorenni, così come sancito dalle direttive internazionali ed in particolare dalle «Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile» (ONU, New York, 29 novembre 1985: c.d. Regole di Pechino) e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall’Italia con Legge 27 maggio 1991.

I Servizi minorili dell’Amministrazione della Giustizia sono i seguenti: Centri per la Giustizia Minorile, Istituti Penali per i Minorenni, Uffici di servizio sociale per i minorenni, Centri di prima accoglienza, Comunità.

Centri per la Giustizia Minorile

I Centri per la Giustizia Minorile (CGM) sono organi periferici del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia che esercitano funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi minorili da essi dipendenti quali gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, delle Comunità.

I CGM, tra l’altro stipulano convenzioni con le Università per lo svolgimento di tirocini professionali, autorizzano lo svolgimento di tesi di laurea, curano le procedure di selezione del personale in convenzione.

Istituti penali per i minorenni

Gli Istituti Penali per i Minorenni (IPM) assicurano l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – custodia cautelare, espiazione di pena – nei confronti dei minorenni autori di reato. In tale ambito vengono garantiti i diritti soggettivi dei minori, tra cui il diritto alla salute e alla crescita armonica, fisica e psicologica, il diritto alla non interruzione dei processi educativi in atto e a mantenere i legami con le figure significative.

Il Magistrato di Sorveglianza, che siede presso il Tribunale per i minorenni competente per territorio, ha il compito di vigilare sullo svolgimento dei vari servizi dell’Istituto e sul trattamento dei detenuti ai sensi dell’art.5 del D.P.R. 230/00. Al fine di attivare processi di responsabilizzazione e maturazione dei minorenni vengono organizzate attività scolastiche, di formazione professionale, di animazione culturale, sportiva, ricreativa e teatrale.

Le finalità dell’Istituto Penale per i Minorenni sono identificabili in:

  1. Esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria;
  2. Garanzia dei diritti soggettivi dei minori;
  3. Attivazione di processi di responsabilizzazione e di promozione umana del minore anche attraverso: l’ordinato svolgimento della vita comunitaria; la riflessione sulle motivazioni delle condotte antigiuridiche, sulle conseguenze delle stesse e sulle possibili azioni di riparazione;
  4. La promozione del processo di cambiamento delle condizioni e degli stili di vita personali nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale.

Condizione prioritaria per il raggiungimento di dette finalità è la cura del contesto istituzionale in termini di attività di mantenimento di un sistema di relazioni interprofessionali in una prospettiva di integrazione e collaborazione(art. 4 comma 1 D.P.R.230/2000 Regolamento d’esecuzione dell’Ordinamento Penitenziario).

Al perseguimento di dette finalità concorrono i Servizi Minorili di cui all’art. 8 del D.L.vo n. 272/89 e i Servizi di assistenza degli Enti locali, attraverso modalità operative che privilegiano l’interdisciplinarietà, la multiprofessionalità e la interconnessione delle risorse comunitarie. Considerata la specificità del contesto detentivo minorile, l’assoluta preminenza per i minori della funzione rieducativa della pena, la conseguente esigenza della differenziazione del trattamento penitenziario rispetto a quello previsto per gli adulti, la necessità di finalizzare tutte le azioni trattamentali nella direzione di una rapida e definitiva fuoriuscita del minorenne dal circuito penale, l’attività trattamentale non può prescindere dall’attuare le condizioni che garantiscano ai minori il rispetto dei seguenti diritti: diritto alla salute ed alla crescita armonica sia fisica che psicologica; diritto all’istruzione, al lavoro, alla socializzazione, alle attività ludiche; diritto a non avere interrotti i processi educativi in atto e mantenere i legami con le figure significative; diritto ad esprimere liberamente il proprio credo religioso e di esercitarne il culto; diritto all’assistenza affettiva e psicologica.

Centri di Prima Accoglienza

I Centri di Prima Accoglienza (CPA) ospitano i minorenni in stato di arresto, fermo o accompagnamento fino all’udienza di convalida (entro le 96 ore) assicurando la permanenza degli stessi senza caratterizzarsi come strutture di tipo carcerario.

L’équipe del Servizio predispone una prima relazione informativa sulla situazione psicosociale del minorenne e sulle risorse territoriali disponibili con l’obiettivo di fornire all’Autorità Giudiziaria competente tutti gli elementi utili ad individuare, in caso di applicazione di misura cautelare, quella più idonea alla personalità del minorenne.

Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni USSM

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) forniscono assistenza ai minorenni autori di reato in ogni stato e grado del procedimento penale. Attuano gli interventi previsti ai sensi dell’art. 11 della legge n. 66 del 15 febbraio 1996 “Norme contro la violenza sessuale” e dalla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 ratifi. con legge n. 64 del 15 gennaio 94.

Tali Servizi forniscono, inoltre, elementi conoscitivi concernenti il minorenne soggetto a procedimento penale e concrete ipotesi progettuali concorrendo alle decisioni dell’Autorità Giudiziaria minorile.

Gli USSM svolgono attività di sostegno e controllo in tutte fasi di attuazione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a favore dei minori sottoposti a procedimento penale in accordo con gli altri Servizi Minorili della Giustizia e degli Enti locali.  L’intervento dell’USSM si attua attraverso l’applicazione dei principi, dei metodi e delle tecniche proprie del Servizio Sociale professionale, utilizzando un approccio interdisciplinare in contesti interistituzionali e multiprofessionali. Va modulato, inoltre, sulle esigenze inerenti la specifica fase processuale nella quale si trova il ragazzo, attraverso l’elaborazione e l’attuazione di proposte e progetti che rispettino i principi di: non interruzione dei processi educativi in atto; minima offensività del processo; rapida uscita dal circuito penale; residualità della detenzione.

Comunità

Nelle Comunità si assicura l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria nei confronti di minorenni autori di reato.

La finalità principale è avviare un processo di responsabilizzazione del minore. A tale scopo viene predisposto un programma educativo individualizzato, con l’adesione del minore, tenuto conto delle risorse personali e familiari dello stesso e delle opportunità offerte dal territorio.

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