Criteria Based Content Analysis (CBCA): come si usa, elenco degli indicatori

 

Criteria-Based Content Analysis
Il CBCA prevede l’analisi, proposizione per proposizione della dichiarazione rilasciata, registrata e trascritta del testimone. Più in questa vengono rilevati i criteri del CBCA, maggiore sarà la probabilità che la deposizione (e non il soggetto in quanto persona) sia credibile. I 19 criteri, raggruppati in 5 categorie, prevedono un’analisi che parte dagli aspetti più generali del contenuto della testimonianza fino ad arrivare ad aspetti più specifici.

La valutazione di tali criteri avviene su una scala a tre punti in cui i giudici assegnano il punteggio:

  • 0 se il criterio è assente;
  • 1 se il criterio è presente;
  • 2 se il criterio è fortemente presente.

Nella Tabella che segue sono riportati con maggior dettaglio i criteri.

CRITERIA-BASED CONTENT ANALYSIS
CARATTERISTICHE GENERALI
Crit. 1. Struttura logica
Crit. 2. Produzione non strutturata
Crit. 3. Quantità dei dettagli

CONTENUTO SPECIFICO
Crit. 4. Inserimento in un contesto
Crit. 5. Descrizioni di interazioni
Crit. 6. Riproduzione di conversazioni
Crit. 7. Complicazioni inaspettate

PARTICOLARITA’ DI CONTENUTO
Crit. 8. Dettagli insoliti
Crit. 9. Dettagli superflui
Crit. 10. Dettagli fraintesi ma riportati correttamente
Crit. 11. Associazioni esterne collegate
Crit. 12. Descrizione dello stato mentale soggettivo
Crit. 13. Attribuzione di uno stato mentale all’accusato

CONTENUTO RELATIVO ALLA MOTIVAZIONE AD ACCUSARE
Crit. 14. Correzioni spontanee
Crit. 15. Ammissione di mancanza di memoria
Crit. 16. Emergere di dubbi sulla propria testimonianza
Crit. 17. Auto-deprecazione
Crit. 18. Perdono dell’accusato

ELEMENTI SPECIFICI DELL’OFFESA
Crit. 19. Caratteristiche in dettaglio della molestia
Figura 4 – I 19 criteri presenti nel CBCA (Steller e Boychuck, 1992).

Il raggruppamento “caratteristiche generali”, criteri 1-3, comprende gli aspetti più generali della testimonianza, perciò durante l’analisi è previsto che essa sia considerata nella sua globalità (Ghetti e Agnoli, 1998). Il primo criterio fa riferimento alla congruenza e alla fondatezza delle dichiarazioni; il secondo criterio emerge se la narrazione non è organizzata in maniera continua e l’informazione si presenta disseminata nel corso di essa; mentre il terzo criterio è soddisfatto quando la testimonianza include precisi elementi descrittivi riguardanti luogo, tempo, oggetti, persone e azioni relativi al reato.

Il raggruppamento “contenuto specifico”, criteri 4-7, riguarda caratteristiche più specifiche della narrazione. A questo livello di analisi, le diverse parti della deposizione vengono valutate nei termini di presenza e forza di determinati tipi di descrizioni (Mazzoni & Ambrosio, 2003). Il quarto e il quinto criterio si riferiscono all’esigenza che l’evento critico raccontato sia contestualizzato e inserito in una più ampia narrazione. Affinché i due criteri siano soddisfatti è necessaria quindi la presenza di una stretta connessione degli eventi riportati sia da un punto di vista verbale che comportamentale. Il sesto criterio è presente invece se la deposizione comprende discorsi, o parte di essi, nella loro forma originale. Nel caso in cui la testimonianza sia quella di un bambino, questo criterio assume maggior forza se viene riportata una conversazione effettuata col presunto colpevole usando la presunta terminologia di quest’ultimo, inconsueta per l’età del testimone (Sergio, 1997). Infine il settimo criterio fa riferimento a tutti quegli episodi che possono pregiudicare il susseguirsi degli eventi.

Il raggruppamento “particolarità del contenuto”, criteri 8-13, comprende tutti quegli elementi che accrescono la realtà della narrazione. In particolare: l’ottavo, il nono e il decimo criterio riguardano tre diverse tipologie di dettagli, insoliti, superflui e fraintesi dal testimone, in grado di rendere la deposizione più concreta. Con dettagli insoliti si fa riferimento a quegli elementi che risultano strani, atipici e inconsueti; con dettagli superflui si fa riferimento a quelle informazioni che nonostante siano legate al contesto non risultano rilevanti per la descrizione dell’evento principale; mentre con dettagli fraintesi ci si riferisce a quelle azioni ed eventi che il soggetto non capisce, ma il cui senso risulta chiaro all’intervistatore. L’undicesimo criterio è soddisfatto se nella narrazione vi è la presenza di descrizioni di avvenimenti o discorsi legati in qualche modo all’argomento esposto, ma non verificatesi in quella circostanza.

I restanti criteri fanno riferimento alle notizie riguardanti gli stati mentali dei soggetti presenti durante l’episodio riportato. Il dodicesimo criterio è soddisfatto dal racconto di emozioni, sentimenti e pensieri personali. Per il tredicesimo criterio vengono ricercate le stesse caratteristiche del criterio precedente, riferite però all’imputato.
Il raggruppamento “contenuto relativo alla motivazione ad accusare”, criteri 14-18, include gli elementi che riguardano la motivazione del soggetto a testimoniare. Il quattordicesimo criterio fa riferimento alla presenza di correzioni spontanee nel corso dell’intervista, in quanto esprimere chiarificazioni e precisazioni aumenta la credibilità della testimonianza e aiuta ad escludere l’ipotesi che il soggetto sia stato indotto a dichiarare il falso (Neuburger, 1988). Il quindicesimo e il sedicesimo criterio si riferiscono invece alla presenza di commenti e dubbi relativi al ricordo: se un testimone ammette una mancanza di memoria o di non ricordare con precisione alcuni aspetti dell’episodio, indica che probabilmente non ha alcun interesse a fornire una versione dei fatti perfetta e inequivocabile (Mazzoni & Ambrosio, 2003). Il diciassettesimo criterio fa riferimento ai commenti colpevolizzanti del testimone ed è quindi soddisfatto quando la vittima sembra assumersi una parte di responsabilità di ciò che è avvenuto. Infine il diciottesimo criterio è soddisfatto quando il soggetto rilascia dichiarazioni che spiegano o giustificano il comportamento dell’imputato.

Il raggruppamento “elementi specifici dell’offesa” comprende solo il diciannovesimo criterio che si riferisce alla descrizione del reato nei particolari ed è raramente presente nelle testimonianze credibili (Ghetti e Agnoli, 1998).
Nella soddisfazione dei criteri sopra descritti, incidono alcune variabili come: l’età, il numero di interviste già effettuate e il tipo di domande poste. Inoltre ulteriori variabili relative al reato, all’iter processuale e al testimone (ad esempio lo sviluppo cognitivo generale) potrebbero influenzare la qualità della deposizione e, perciò, è auspicabile una loro conoscenza sistematica (Mazzoni & Ambrosio, 2003).
Una volta che la presenza o l’assenza di ogni singolo criterio è stata esaminata, si dovrebbe essere in grado di stabilire il grado di veridicità dei fatti narrati. Molti ricercatori, come Esplin et al. (1988), hanno sostenuto che per reputare vera una narrazione possono essere sommati i punteggi ottenuti relativi ad ogni criterio; per altri (Yuille, 1988), invece, una testimonianza vera dovrebbe presentare in totale almeno 7 criteri: i primi 5 più altri due a caso.

La ricerca per definire la precisione quantitativa del CBCA è ancora in corso e in Italia è appena agli inizi. Il tema principale è quello di decretare se i risultati dell’analisi del contenuto verbale di una dichiarazione permettono una discriminazione scientifica tra testimonianze vere o false. Inoltre risulta importante verificare se le regole dell’applicazione del CBCA lo rendono uno strumento attendibile o meno (Petruccelli, Varrastro, & Santilli, 2007). Secondo Ambrosio e Mazzoni (2003) «al momento attuale non esistono regole formalizzate per combinare i diversi criteri e determinare i punteggi critici in grado di differenziare le dichiarazioni vere da quelle false. Non è, cioè, possibile dedurre la credibilità di una deposizione solo sulla base del numero dei criteri soddisfatti, dal momento che ognuno di essi è caratterizzato da una diversa rilevanza. […] Vi è la necessità che ulteriori studi migliorino la validità ed attendibilità di questo strumento anche se tuttora ha offerto degli elementi di valutazione molto utili.» (p.8)
Gli studi futuri dovrebbero quindi compiere un’analisi della specifica forza dei singoli criteri o dell’unione di essi. Inoltre la ricerca dovrebbe essere svolta su campioni più ampi affinché possa essere dimostrata la relazione tra le variabili quali l’età, la complessità del reato, la storia processuale e i criteri di contenuto (Ghetti e Agnoli, 1998).

di Denise Isabella

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