psicologia forense e giudiziaria

La menzogna in tribunale: come scoprire chi mente davanti al giudice

La psicologia e il diritto hanno la stessa finalità: scoprire la verità sugli eventi del mondo reale; esperti dei due campi lavorano insieme per scoprire la verità in certi specifici fatti.

La ricerca della verità è l’obiettivo finale, il senso profondo che giustifica sia l’esistenza di una scienza psicologica che di una scienza del diritto. Il giudice come lo psicologo vuole principalmente stabilire la realtà delle cose attraverso lo studio di un dato comportamento. Per raggiungere questo risultato entrambe le discipline ricorrono ai propri metodi tipici: la psicologia ricorre all’esperimento, il diritto al processo (De Cataldo Neuburger, 2000, 15).

 

Il modello teorico ed applicativo a cui tendere è quindi quello aperto ad ampi contributi da tutte le scienze comportamentali, in una visione “integrata” che costituisce l’unico apporto possibile. L’interesse che la la ricerca serve in questo ambito è primariamente la
giustizia e, secondariamente, il benessere del soggetto.

Valutare le tecniche per discernere la verità

L’introduzione della dissertazione verteva sull’auspicabilità di uno sistema atto all’investigazione della verità, che fungesse da garante della giustizia poiché in grado di fornire una perizia attinente al vero. L’analisi storico-scientifica delle metodologie ha messo in luce la limitatezza della maggior parte delle macchine progettate fino ad ora poiché non in grado di fornire un responso oggettivo dall’analisi dello specifico caso.

Una riflessione attuale sull’utilità ed applicabilità di ipotetiche “macchine della verità” deve necessariamente muoversi avendo come punto di riferimento il retaggio giuridico ma soprattutto culturale che esse riecheggiano; ignorare il contesto di applicabilità, i margini di impiego e l’oggetto di queste tecniche (vale a dire la persona totalmente intesa) vuol dire non tener conto della reale finalità di questi mezzi.

psicologia forense e giudiziaria

A tal proposito è bene tener conto del radicale cambiamento di senso del processo penale post-illuministico nel quale l’accertamento della verità è un valore comunque subordinato all’intangibilità della dignità morale della persona.

Intangibilità che, come abbiamo accennato, ispira i divieti di utilizzo delle diverse tecniche di induzione della verità. Il nostro intento è però quello di capire se esse sono veramente sovrapponibili e riconducibili ad un unico schema (ovvero quello della tortura o delle tecniche di estorsione) o se invece, le diversità di impiego, gli effetti e l’accreditamento scientifico richiedano una radicale distinzione tra loro, proprio ai fini di eventuali applicazioni. In questo senso l’analisi di confronto delle diverse tecniche di verità deve essere condotta seguendo tre dimensioni fondamentali nella differenziazione delle medesime:

  • tipologia di dato scientifico che esse forniscono;
  • legge scientifica di copertura dalla quale inferire la veridicità/falsità delle
  • dichiarazioni in relazione a dati scientifici raccolti;
  • caratteristiche di livelli di “etero-determinazione” del soggetto in relazione alle sue diverse facoltà fisiche, mentali e morali.

Le diversità di tali dimensioni dovrebbero condurre ad un maggiore chiarimento delle concrete possibilità di applicazione in relazione ai diversi luoghi giuridici. Ad esempio l’aspetto critico delle tecniche poligrafiche precedentemente analizzate non sta tanto nella natura dei dati acquisiti quanto piuttosto sul costrutto inferenziale che permette di legare i dati forniti alla menzogna: non è infatti assolutamente scientifica la legge psicologica che lega l’emotività al mentire.

Ciò che risulta debole di queste tecniche infatti non è tanto il dato acquisito ma quella che si potrebbe definire “legge psicologica di copertura” con il costrutto giuridicamente rilevante (la reazione tra attivazione nervosa autonoma ed il mentire). Procedendo la valutazione delle tecniche secondo questo schema è possibile valutare, nello specifico di ognuna, quali potrebbero essere i luoghi di applicazione evitando di condensare tecniche  strumenti sotto un unico giudizio e sottraendosi da deduzioni approssimative (Samichielli et al., 2009).

La disposizione professionale: prospettive e linee guida

Otello accusò erroneamente sua moglie Desdemona di infedeltà, minacciandola morte se non avesse confessato il suo tradimento. Desdemona chiese a Cassio, il suo presunto amante, di presentarsi per testimoniare la sua innocenza. Otello però disse di aver già ucciso Cassio per tale affronto! Desdemona, realizzando di non poter più provare la propria innocenza, scoppiò in uno sfogo emotivo piangendo disperata, pianto che Otello interpretò come prova indiscussa della colpevolezza di sua moglie, che, quindi, uccise.

Alla luce delle considerazioni effettuate è bene concludere la nostra analisi accennando alle prospettive alle quali una formazione professionale dovrebbe tendere, nella finalità di una maggiore efficienza sul piano etico e deontologico,
soprattutto nella considerazione che l’oggetto di studio trattato risulti la persona, intesa olisticamente nella complessità delle sue strutture ed al contempo come scrigno di diritti da preservare.

Nel tendere alla sua primaria finalità di protezione sociale il processo penale deve poter garantire l’imputato dal pericolo di una
condanna ingiusta, cercando il miglior equilibrio tra le due imprescindibili esigenze; ne deriva che gli operatori psicologici-forensi, organi giudiziari ed investigativi esperti in comportamento menzognero sono incaricati di indagare, nel modo più autentico e veritiero possibile, quali siano gli elementi che ci permettono di identificare una significativa deviazione dalla condotta abituale di un individuo per affermare che tale corrisponda ad un atteggiamento falso; discernere quindi, con accuratezza, fattori dissonanti per poi sottoporre conseguentemente tali prove al vaglio dell’autorità giudiziaria incaricata del processo civile o penale.

Quando si affrontano gli argomenti critici durante un interrogatorio, al fine di poter cogliere le alterazioni comportamentali, è necessario conoscere il comportamento standard della persona coinvolta nel procedimento giudiziario, il suo profilo psicologico quanto la sua età, personalità o gli eventuali trascorsi traumatici.

Comprendere il comportamento umano significa, inoltre, considerare le pressioni ambientali e situazionali che lo influenzano, la cultura, la fede religiosa e lo stato d’animo momentaneo, evitando di commettere il così detto errore fondamentale di attribuzione, orientando la nostra attenzione percettiva non solo alla persona ma anche alla situazione circostante. In generale un buon operatore dovrebbe possedere intuito e curiosità senza limitarsi alle apparenza, avere buon senso ed equilibrio, non avere preconcetti, possedere capacità di analisi, basarsi sugli elementi certi verificando quelli supposti, avere un adeguata formazione e preparazione tecnicogiuridica, possedere costanza, professionalità e soprattutto un’alta motivazione evitando giudizi affrettati ed approssimativi (Monzani, 2013).

Oggettività della ricerca, capacità di allontanamento dal pregiudizio, approccio idiografico della persona ed elevata attenzione percettiva risultano quindi fattori indispensabili e non trascurabili nel processo di ricerca del vero. E’ importante ribadire come nessuno
degli indici presi singolarmente in considerazione ci porta ad affermare con certezza che ci troviamo di fronte ad una bugia; di conseguenza, per rilevare la menzogna, non ci si può basare su un solo indizio ma è necessario averne di diversi, come diversi sono i modi di mentire di ogni essere umano e diverso sarà ogni volta il suo grado di motivazione.

Possiamo capire quando una persona mente, ma certe volte il perché è quello da comprendere e su cui concentrarsi; come disse Joseph Henry, fisico americano «i semi di una grande scoperta sono costantemente presenti nell’aria che ci circonda, ma essi cadono e fanno radici soltanto nelle menti preparate».

Rilievi conclusivi

La diffusa curiosità sul funzionamento della mente ed il forte desiderio di  spiegazioni semplici di complessi fenomeni psicologici, illustrabili con immagini colorate, spiegano il rilevante impatto che le neuroscienze stanno avendo sulla nostra società.

Avanzamenti scientifici nello studio dell’architettura e delle funzioni cerebrali umane, quindi, possono sicuramente costituire un apporto importante alla pratica giuridica ma le nuove ricerche sul cervello delle persone sottoposte a processo penale provocano chiaramente diverse reazioni in merito ai concetti di responsabilità e libero arbitrio, e conseguentemente sui sistemi punitivi e sul trattamento dei criminali.

Giuristi ed avvocati stanno progressivamente cercando di comprendere in quale modo i metodi elaborati dalle neuroscienze possano costituire prove rilevanti all’interno dei processi, soprattutto quelli penali. E’ opportuno, in tal senso, compiere un passo indietro e soffermarsi sulle indicazioni che ciascuna comunità offre all’altra, al fine di procedere in avanti con un bagaglio di conoscenze che non si limiti solo a non confermate possibilità future.

Affinché i risultati di un esperimento possano essere seriamente presi in considerazione è necessario che vengano pubblicati e sottoposti al vaglio da parte della comunità scientifica di riferimento. La combinazione dei risultati dell’esperimento con le indicazioni fornite
dal resto della comunità (positive o negative), fornirà un elemento di valutazione importante anche al mondo giuridico.

Sembra che si debba quindi costruire un “ponte” teorico-concettuale, trovare una cornice che consenta di collegare ciò che le neuroscienze possono dire sul funzionamento del cervello del soggetto con il diritto ed il giudizio. Al crescere della conoscenza e della precisione degli strumenti diagnostici, grazie al sopracitato apporto interdisciplinare alla causa, la correlazione tra stati cerebrali e stati mentali potrà divenire progressivamente meglio accertata e supportare altri tipi di diagnosi, al fine di valutare la colpevolezza o l’imputabilità di un soggetto.

La potenza di tale modello quindi, sebbene presenti ancora limitatezze, non può essere sottovalutata in quanto le correlazioni in molti casi sono significative e stabili (Botallico, n.d.). Alla luce delle considerazioni effettuate fino ad ora una cosa appare quindi indiscutibile: l’oggetto della prova neuroscientifica, nella sua originalità e varietà non è e non può essere legato a specifici, predeterminati mezzi di
prova che ne limitino immotivatamente la ricchezza delle prospettive in uso (Samichielli et al., Cap 9, 2009) ma preso in considerazione ed individualmente indagato alla luce dei contributi possibili ed effettivi che può apportare al processo.

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