Psicologia del Bullismo

bullismo

Il fenomeno del bullismo è una tematica particolarmente delicata nonché molto diffusa in differenti contesti di socializzazione.
Per definizione il Bullismo può essere inquadrato come un abuso sistematico di potere da parte di uno o in genere più ragazzi che si rendono autori di prepotenze ai danni di uno o più soggetti deboli.

Generalmente, infatti, la vittima viene perfettamente selezionata dal “branco” che preferirà i soggetti con personalità deboli o tendenzialmente asociali (anche se l’emarginazione può essere considerata una perfetta causa e conseguenza del bullismo), ma analizzeremo meglio in seguito le due figure.

Gli altri elementi che contraddistinguono il Bullismo sono:

  • Intenzione di nuocere
  • Atti diretti o indiretti
  • Risultato nocivo

Ciò che invece lo differenzia da un semplice comportamento aggressivo è la ripetizione sistematica dell’abuso di potete attuato dai bulli nei confronti della vittima.

Prima di descrivere le metodologie attraverso cui si concretizza effettivamente il bullismo è opportuno analizzare quali sono i soggetti che lo caratterizzano:

  • Bullo
  • Vittima
  • Spettatori definiti Bystanding

Il bullo può essere identificato come:

  • Dominante o aggressivo: che attacca la vittima cercando di sfogare così la sua grande dose di rabbia.
  • Passivo o sobillatore: che simpatizza per il bullo dominante e lo sostiene rinforzandone l’atteggiamento.

La vittima è chi subisce ripetutamente gli attacchi di uno o più soggetti. Esse possono essere di due tipi:

  • La vittima passiva o sottomessa;
  • Il bullo-vittima

Lo Spettatore può assumere diverse posizioni:

  • Assistente del bullo (ad esempio, si unisce nel bullismo, quando qualcun altro inizia),
  • Difensore della vittima (ad esempio, blocca l’atto affrontando il bullo; conforta o fa amicizia con la vittima)
  • Outsider (per esempio, non conosce il bullismo o lo ignora)

Analizziamo adesso quali sono le forme in cui il Bullismo può manifestarsi:

Bullismo fisico: è quella forma attraverso la quale un individuo reca sofferenza ad un altro in modo tangibile; esso può assumere la forma di un attacco fisico verso la vittima (bullismo diretto) oppure può esprimersi sotto forma di azioni quali rubare o danneggiare averi, provocando nel soggetto un dolore emotivo (bullismo comportamentale o behavioral bullying).

Il bullismo verbale comprende tutte quelle forme di espressione dell’aggressività nelle quali il soggetto viene insultato e/o umiliato, determinando nella vittima una sofferenza spesso insostenibile. Esso può assumere due forme: bullismo verbale manifesto e verbale nascosto.

Il bullismo relazionale o sociale, determina un doloroso isolamento della vittima dal gruppo dei pari; Emarginazione.

Cyberbullismo: comporta l’uso di strumenti elettronici e avviene tramite la diffusione di messaggi infamanti o la diffusione di immagini che possono ledere la dignità dell’altro in modo esponenziale.

Quali sono le conseguenze del bullismo per la vittima?
L’essere vittima di bullismo è comunque, a tutte le età, una situazione estremamente stressante che spinge il soggetto ad un crollo emotivo, psicologico, ponendo le basi per disturbi anche gravi nel lungo periodo. Il soggetto non fidandosi più del prossimo tenderà ad isolarsi, in alcuni casi finirà persino ad umiliarsi per cercare di gestire la situazione o ad avere seri problemi di relazione sociale.

Come intervenire?
Una ricerca ha dimostrato come le scuole e le famiglie siano i più importanti gruppi di socializzazione utili a prevenire il fenomeno del Bullismo; allo stesso tempo però, possono diventarne la causa principale che lo scatena.

Un esame approfondito condotto da Loeber e Hay (1997) ha rilevato che diversi fattori familiari, come la scarsa supervisione dei genitori, il monitoraggio irregolare, la dura disciplina genitoriale, l’incoerenza tra i genitori, la disarmonia tra i genitori, il rifiuto dei genitori e il basso coinvolgimento dei genitori con il bambino, appaiono tutti correlati con problemi di condotta.

Un contesto scolastico negativo nel quale la competitività è molto elevata; esistono tensioni fra gli adulti e le regole non sono chiare, stimola i disturbi e l’aggressività degli allievi. L’insuccesso scolastico è uno dei fattori più frequentemente individuati fra quelli che generano disturbi della condotta e associazione con coetanei negativi, mentre l’attaccamento alla propria scuola e l’impegno verso di essa risultano essere fattori protettivi rispetto ai comportamenti devianti e la delinquenza.

Il Bullismo come Reato.

Spesso, inspiegabilmente il fenomeno del bullismo viene sottovalutato non tenendo minimamente conto dell’enorme disagio psicologico che causa alla vittima; per questi motivi non viene bloccato ne ostacolato con i mezzi necessari.

Bisogna ricordare che il bullismo è un reato perseguibile penalmente.

Si possono configurare diversi Reati penali nel Bullismo, tra i principali:

  • Percosse o lesioni (art. 581 codice penale)
  • Ingiurie o Diffamazione (art. 594 e 595 codice penale)
  • Minacce e Molestie (art. 512 e 660 codice penale)
  • Danno ingiusto alla persona o alle cose (art. 2043 codice civile o art. 635 codice penale)

La vittima di bullismo ha diritto ad ottenere un risarcimento per il danno causato; vediamo le diverse tipologie di danno:

  • Danno Morale (dovuto a seguito di sofferenze fisiche e morali, turbamento dello stato d’animo, panico e malessere)
  • Danno Biologico (che riguarda l’integrità fisica della persona tutelato dall’art. 32 della Costituzione Italiana)
  • Danno Esistenziale (danno alla persona, alla sua riservatezza, alla qualità della vita, alla reputazione, all’immagine, all’autodeterminazione sessuale, ecc)

Per quanto concerne la responsabilità delle condotte, l’articolo 2046 codice civile stabilisce una regola fondamentale per i casi di bullismo: anche il minore, se capace di intendere e di volere è chiamato a rispondere delle azioni oltre alla responsabilità dei genitori e della scuola.

Nello specifico, per responsabilità del minore, bisogna distinguere il minore di 14 anni (non è imputabile penalmente) dal minore d’età compresa tra i 14 e i 17 è imputabile penalmente se gli esperti del giudice confermano la sua capacità di intendere e volere.

Per quanto riguarda la responsabilità penale degli insegnanti per reato di bullismo commesso nelle scuole, l’insegnante che omette o non denuncia tempestivamente all’autorità giudiziaria o ad altra autorità un reato di cui ha avuto notizia durante lo svolgimento delle funzioni, è punito con multa da 40 a 516 euro (art. 361 codice penale).

di Alessio Ruvolo

Corso Gratuito in Psicologia Criminale

Scrivi a Igor Vitale