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Applicazione del Facial Action Coding System (FACS) in Tribunale e nei processi

Articolo di Alessandra Errichiello

Nel 1949 J. Frank, un famoso giurista americano, affermava che “nella vita quotidiana, ognuno di noi sa bene che il contegno di chi racconta una storia, l’intonazione, la gestualità, la compostezza, il movimento degli occhi, l’aria sincera o elusiva, forniscono validi indizi della sua credibilità[1]

Nell’ambito dell’accertamento penale, se da un lato si consente l’utilizzo di metodi scientifici che risultino controllabili, dall’altro si deve garantire il rispetto dei diritti inviolabili della persona e delle prerogative delle parti coinvolte. In tale contesto, il Facial Action Coding System rientra nelle “prove di verità”, definite come: “quei mezzi o strumenti tecnici potenzialmente idonei a verificare e/o promuovere la sincerità di chi renda dichiarazioni processualmente rilevanti[2]

In ambito statunitense si registra già a partire dai primi anni ’40 un’elaborata manualistica per quanto concerne la raccolta e l’analisi dei contributi dichiarativi. In particolare, l’interrogatorio di polizia è uno strumento di raccolta di informazioni ed i manuali propongono tecniche di interrogatorio basate su interviste sempre più sofisticate. Inoltre, la registrazione audio-video, che risulta fondamentale anche ai fini dell’analisi F.A.C.S., viene concepita come una delle modalità operative maggiormente utilizzate, sia perchè consente una trascrizione oggettiva delle informazioni ed in secondo luogo perchè la registrazione audio-video consentirebbe anche un auto monitoraggio da parte dell’intervistatore che avrebbe modo di osservarsi per affinare le proprie tecniche di intervista.

D’altra parte, il diritto italiano offre spazi limitati a queste tipi di metodologie nell’ambito della disciplina della prova penale.

L’ art. 188 del Codice Penale, tutela la libertà morale della persona nell’assunzione della prova ed afferma che “Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla liberà di autodeterminazione della persona o ad alterare la capacità di ricordare o valutare i fatti[3]

Quindi il giudice che si trovi a dover valutare il F.A.C.S. sarà chiamato in primo luogo a verificare se questo metodo di analisi della comunicazione non verbale degli stati emotivi è in grado di affermare, sulla base di criteri empiricamente validi, se una fonte dichiarativa sia credibile ed attendibile. In secondo luogo, anche se dovesse esserci una risposta affermativa a questo primo quesito, si dovrebbe affrontare il tema della compatibilità di tale metodo con la tutela della libertà di autodeterminazione della persona.

Sul piano della scienza, risulta utile verificare il margine di errore del F.A.C.S., mentre sul piano del diritto è decisivo stabilire se tale strumento possa trovare ingresso in sede processuale. D’altra parte, non occorre che il giudice, per poter svolgere il proprio compito decisionale, sia egli stesso un esperto, in quanto adempie il suo ruolo di “peritus peritorum”, non è vincolato dalle conclusioni degli esperti e può disattenderle, ma risulta comunque necessario che egli conosca quali condizioni occorrono perchè un’informazione sia dotata di validità scientifica.

É necessario che, d’altro canto, l’esperto che si trova ad essere chiamato per valutazioni sulla veridicità delle informazioni, eviti di introdurre nel processo elementi di giudizio, ipotesi non verificate o strumenti di indagine non scientificamente testati.

Sulla base di tali considerazioni, sembrerebbe necessario fornire al giudice i presupposti che occorrono per validare scientificamente il metodo F.A.C.S., strumento tecnico di elevata specializzazione, nuovo, ma ancora controverso per quanto riguarda la sua affidabilità ed attendibilità.  Lo stato attuale degli studi nella psicologia moderna evidenzia una non totale corrispondenza del metodo F.A.C.S. ai criteri che sono tradizionalmente richiesti dalla giurisprudenza e rimane indeterminato il tasso di errore accertato o potenziale del metodo. Infatti, diverse ricerche hanno verificato il grado di accuratezza della codificazione F.A.C.S., ovvero la capacità di descrivere quali unità di azione (gruppi di muscoli facciali) siano stati effettivamente coinvolti. Tuttavia, un altro elemento da valutare è il tasso di errore appartenente alla successiva decodifica E.M.F.A.C.S. e, quindi, all’indice di precisione interpretativa dello stato emotivo.[4]

Tuttavia, anche qualora venisse accertata la validità scientifica di questo metodo, bisogna tenere in considerazione il fattore del profilo soggettivo dell’intervistato. Infatti, l’art 118 del c.p. Afferma che le tecniche di indagine non devono influire sulla capacità di autodeterminazione della persona. Così come qualsiasi altro metodo di indagine, anche il FACS deve rispettare tale capacità di autodeterminazione. Si tratta in tal caso di capire se l’analisi dei movimenti della muscolatura facciale del dichiarante determini al contempo un limite alla sua libertà morale incidendo sulla facoltà di determinasi liberamente.

Infatti, se il metodo FACS si traducesse in una manipolazione psichica,anche solo indiretta, rientrerebbe nella categoria di strumenti vietati dal nostro ordinamento i n quanto “idonei a incidere sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”.

Tuttavia, un aspetto da considerare è che il metodo FACS risulta meno invasivo di altre tecniche di lie and memory detection (ad esempio il poligrafo). Infatti, a differenza di quest’ultimo, l’esperto si limita ad osservare per mezzo di registrazione audiovisiva, il comportamento del dichiarante durante l’esame incrociato senza impiegare strumenti tecnici che possono limitarlo fisicamente.

Riguardo la libertà morale della persona, occorre capire se il metodo possa interferire con la capacità di autodeterminarsi della persona esaminata a causa della pressione psicologica esercitata proprio dalla presenza di un sistema che si presume essere in grado di svelare la veridicità delle risposte fornite.

Secondo quando riportato da Jelovcich (2010), risulterebbe ragionevole escludere che l’analisi FACS possa comportare compromissioni o interferenze sulle capacità decisionali ed espressive del soggetto: inoltre, lo stesso processo penale si configura come un contesto ricco di fattori che determinano una pressione psicologica, stressanti ed emozionali e che possono interferire sulla qualità di quanto dichiarato. Infatti, il rischio che si corre nel determinare una lesione della libertà morale dell’intervistato utilizzando l’indagine FACS non sembrerebbe essere maggiore di quello corso attraverso la pressione comunicativa esercitata dall’interrogante.[5]

Secondo l’autrice, risulta necessario procedere con cautela, in quanto l’interesse di giustizia va sempre bilanciato con altri interessi costituzionalmente rilevanti, quali il diritto alla dignità individuale, ma soprattutto il privilegio contro le autocriminazioni (art.1998, comma 2 c.p.p.) e la disciplina relativa ai segreti (artt. 200 ss. c.p.p.).

Inoltre, in nome del diritto alla prova, non vi è alcuna ragione per negare alla difesa dell’imputato la possibilità di utilizzare un metodo in grado di verificare l’attendibilità della presunta vittima. Stabilire se il dichiarante ha detto il vero o il falso, resterà una conclusione che riguarda la verità processuale e che resta di stretta competenza del giudice.

Sarebbe tuttavia un errore considerare il FACS come un metodo di scoperta della menzogna. Come evidenziato, tale metodo, coglie indici emozionali corrispondenti o meno a quanto dichiarato verbalmente. Tali risultati vengono poi utilizzati in relazione ad altri tradizionali elementi di prova.

Risulta ragionevole utilizzare tale strumento, che consente di rilevare scientificamente i dati non verbali, lasciando impregiudicata la libertà morale dell’individuo.[6]

Corso Comunicazione Non Verbale

[1]Frank J. (1949) “Courts on trial: myth and reality in American justice” Princeton p.21.

[2]Maffei S. (2006) “Ipnosi, poligrafo, narcoanalisi, risonanza magnetica: sincerità e verità nel processo penale” in Ind. Pen.  p. 717.

[3]Ne sono esempi la narcoanalisi, l’ipnosi e i lie detector. Www.brocardi.it/Codicediprocedurapenale

 

[4]Frank M.G., Ekman P. (1997) “The Ability to Detect Deceit Generalizes Across Different Types of High- Stake Lies” Journal of Personality and Social Psychology  p.72

[5]Jelovcich M. (2010-2014) “Il Facial Action Coding System: pseudoscienza o metodo affidabile per accertare l’attendibilità del contributo dichiarativo?” Diritto penale contemporaneo   pp.15-18

[6]Jelovcich M. (2010-2014) “Il Facial Action Coding System: pseudoscienza o metodo affidabile per accertare l’attendibilità del contributo dichiarativo?” Diritto penale contemporaneo   pp.19-21

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