Come riconoscere e denunciare il mobbing

 

 

Il Mobbing, oggi più che mai, in una realtà lavorativa sempre più dominata dalla crisi economica, è un fenomeno tanto grave quanto diffuso.

Per Mobbing, in senso stretto, si intendono tutta una serie di comportamenti discriminatori e persecutori volti a distruggere moralmente e psicologicamente la vittima.

Il termine Mobbing infatti, deriva dal verbo inglese “To mobe” che significa “Molestare”. Nonostante si tratti di molestie attuate ai danni di un soggetto all’interno di un gruppo sociale, il suo contesto principale è quello lavorativo.

Generalmente si incombe nell’errore di credere che il cosiddetto “Mobber” e cioè il soggetto che si rende autore dei comportamenti persecutori, sia soltanto il datore di lavoro. In realtà, anche se si tratta di una situazione molto diffusa, nella stragrande maggioranza dei casi il mobbing viene attuato anche dai colleghi.

 

Vediamo una classificazione del Mobbing:

 

Mobbing Verticale: si verifica quando il datore di lavoro oltrepassa i limiti della propria supremazia, creando una forma di persecuzione nei confronti del lavoratore dipendente.

Mobbing Orizzontale: si verifica quando, gli autori di tali comportamenti sono gli stessi colleghi.

Bossing: si verifica quando viene attuata una sorta di strategia aziendale che comprende la maggior parte del personale lavorativo, per promuovere comportamenti discriminatori.

 

Ma vediamo nello specifico:

Come si può riconoscere il mobbing?

 

Il mobbing viene attuato mediante piccoli gesti, comportamenti, dispetti e parole fuori luogo, che apparentemente da soli non sono rilevanti, ma ripetuti con costanza e sommati a continui richiami e qualche manifestazione esagerata d’autorità da parte del capo, possono portare ad una vera e propria situazione di disagio.

 

Come capire quando è il tempo di intervenire?

 

È importante comprendere come il mobbing, essendo un fenomeno che si manifesta con una certa costanza nel tempo, risulta molto difficile da gestire per chi lo subisce.

Spesso infatti, quando ci si ritrova in tali circostanze, la persona vittimizzata risulta quasi incredula e non riuscendo a fronteggiare tale situazione stressante, finisce per diminuire la propria autostima, manifestare insofferenza e difficoltà relazionali.

Nel peggiore dei casi, la vittima manifesta profonda confusione credendosi responsabile per l’accaduto. A questo punto aumenta il malessere psicologico e la soluzione migliore da adottare risulta essere l’assenteismo sul posto di lavoro.

Spesso però, proprio l’assenteismo è il risultato sperato dagli autori delle condotte di mobbing.

 

Allora, come bisogna Intervenire?

 

Per evitare di “semplificare” lo scopo meschino delle persecuzioni, bisogna cercare di inquadrare l’insorgere di tale insofferenza, prima che questa prenda il sopravvento. In alcuni casi particolari, il soggetto vittima può sviluppare anche una forma di disturbo post traumatico da stress.

Sarà opportuno già dai primi segnali, annotare tutte le ingiustizie, segnando eventuali cambiamenti di orari, mansioni non spettanti o declassamenti non meritati; sarà importante anche dimostrare eventuali comportamenti ostili subiti, meglio ancora se questi si sono verificati in presenza di un potenziale testimone.

 

Il mobbing come Reato

 

Anche se non esiste una vera e propria legge ad hoc, il Mobbing viene punito sotto diversi aspetti:

Per quanto riguarda la tutela costituzionale: l’art. 32 della Costituzione, prescrive il diritto inviolabile alla salute dell’individuo e della collettività. L’art. 97 Cost. fa poi riferimento al reato di abuso d’ufficio.

Anche dal punto di vista civile, l’art 2087 c.c., impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica.

Per quanto riguarda il Codice Penale, il reato di abuso di ufficio è previsto anche dall’art. 323 dello stesso Codice.

In realtà in ambito penale, come afferma in una sentenza[1] la Corte di Cassazione, il mobbing assume rilevanza penale solo nella fattispecie del reato di maltrattamenti in famiglia art. 572 c.p.

In sostanza i maltrattamenti sul posto di lavoro sono equiparati a quelli subiti in famiglia, quando il contesto lavorativo è molto simile ad una comunità familiare.

Infine anche lo statuto dei lavoratori[2], con l’art. 5  salvaguarda il diritto del dipendente alla salute e all’integrità fisica.

 

Come denunciare?

 

In questi casi sarà importante non perdere la fiducia, e rivolgersi ai vari sportelli anti mobbing presenti nelle diverse Città.

Per questo fine, sarà infatti utile recarsi presso delle ASL o medici specialisti al fine di effettuare una diagnosi per accertare la propria condizione psicofisica.

Naturalmente, ricordiamo che comportamenti come: diffamazione, pressioni o molestie psicologiche, offese personali, comportamenti atti a svilire, intimorire e a maltrattare la persona, minacciare dirette o indirette, critiche immotivate ed atteggiamenti ostili, denigrazione della persona a livello fisico o mentale; sono tutti comportamenti che dovranno essere denunciati alle autorità competenti.

Inoltre se i comportamenti subiti sono punibili penalmente, si potrà richiedere tramite un legale il giusto risarcimento del danno, che dovrà essere riconosciuto sotto forma di danno biologico.

È importante sapere che, se si dispone di un basso reddito e le spese legali da affrontare costituiscono una fonte di preoccupazione, la legge prevede il Gratuito Patrocinio che dev’essere inteso come un diritto spettante.

 

Chi Paga il risarcimento del danno?

 

Premesso che, vista l’inesistenza di una norma ad hoc che inquadri il mobbing come reato, di conseguenza non esiste il danno provocato da Mobbing inteso come malattia professionale tabellata.

Per questi motivi, la giurisprudenza che si è espressa, ha lasciato intendere come il danno causato al lavoratore vittima di mobbing (provato con le modalità viste sopra) è equiparabile al danno biologico, pertanto dovrà essere risarcito dall’INAIL.

Il danno biologico consiste nella lesione dell’integrità fisica o psichica della persona e che può essere di tipo permanente o reversibile.

In conclusione può dirsi che, in realtà il danno subito a causa del mobbing, al contrario del semplice danno biologico, non avviene a causa di un incidente lavorativo, ma avviene per volontà diretta di chi commette tali atti persecutori.

Alessio Ruvolo

[1] Corte di Cassazione Sentenza n. 40320/2015

[2] Statuto dei Lavoratori art. 5 legge 20/05/1970 n.300

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