come verificare se un testimone è attendibile

Come verificare se un testimone è attendibile

 

Questo articolo di Silvia Sgarro spiega come verificare se un testimone è attendibile. Si tratta di un tema dove la psicologia della testimonianza ha un ruolo chiave. La memoria umana è fallibile e conoscerla ci aiuta a prevenire gli errori giudiziari.

La testimonianza della vittima

Titolare del bene protetto da una norma incriminatrice, che subisce l’attività penalmente rilevante, è la cosiddetta persona offesa o vittima del reato.

Nei procedimenti penali la persona offesa può acquisire anche la qualifica di testimone e, secondo l’articolo 196 del Codice di Procedura Penale inserito nel Titolo II del Libro III rubricato “Capacità di testimoniare”, il giudice può disporre gli accertamenti opportuni per verificare l’idoneità fisica e mentale del soggetto a rendere testimonianza.

In particolare, poiché la sola deposizione testimoniale della persona offesa è idonea a fondare il convincimento del giudice per affermare la responsabilità dell’imputato, è fondamentale sottoporre la vittima ad indagini per verificarne l’attendibilità.

Il ruolo dei periti nell’analisi dell’attendibilità di un testimone

Uno degli strumenti a disposizione del giudice per questa attività è la perizia: mezzo di prova consistente in un’analisi svolta da un esperto su un argomento di cui ha cognizione, che permette di colmare le mancate conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche dell’organo giudicante, in quella determinata disciplina.

Il perito a cui il giudice dovrebbe rivolgersi per la valutazione della credibilità di un teste è lo psicologo, magari esperto in psicologia della comunicazione, il quale dovrà procedere all’analisi avendo riguardo dei criteri generici stabiliti dalla cosiddetta psicologia della testimonianza16 che consentono un orientamento nel campo della probabilità.

Uno dei fattori delineati dalla materia, di cui l’esperto dovrà tenere conto nello svolgimento della propria valutazione, è la trasformazione che subisce
il ricordo nel tempo che intercorre tra la percezione del fatto e la deposizione.

Come si valuta l’attendibilità del testimone

Infatti, nel processo di formazione di una testimonianza, si differenziano una fase percettiva, ed una di latenza mnestica, in cui gli elementi precedentemente osservati, e eventualmente interpretati da un soggetto, si sottraggono alla sua coscienza rimanendo un elemento psichico attuale, ma solo potenzialmente efficiente che subisce modificazioni, sia di carattere distruttivo, sia di carattere sostitutivo per le influenze subite dall’ambiente circostante.

Un altro fattore da considerare per l’analisi di una deposizione è che questa non dipende solo dal ricordo ma è il risultato del rapporto tra il testimone e chi lo ascolta: al variare dell’interlocutore, varierà anche la modalità di narrazione, con la conseguenza che dichiarazioni sullo stesso fatto, rese dallo stesso soggetto ma in due momenti diversi, a due operatori diversi, potrebbero risultare differenti ed essere passibili di contestazioni.

Uno dei metodi utilizzabili per la valutazione della testimonianza, seppur totalmente discrezionale e privo di valenza probatoria, è quello quantitativo:
si suddivide il racconto oggettivo di un fatto in singoli elementi, si determina quanti elementi esatti sono contenuti nella singola deposizione, e dal
rapporto tra gli elementi esatti e il numero totale degli elementi riferiti si esprime il grado di fedeltà della testimonianza.

Perché è importante che la testimonianza sia molto dettagliata

Allo stesso modo, dal rapporto tra il numero degli elementi esatti riferiti e il numero totale del fatto si esprime la conoscenza del fatto del testimone.
Nel caso di vittima di violenza domestica, chiamata a deporre in quanto persona offesa, sarebbe opportuno avvalersi di un soggetto esperto in
psicologia della comunicazione sin dalle prime fasi del procedimento, in modo tale da soddisfare una duplice finalità23: da un lato garantire maggior
attendibilità alla testimonianza e dunque genuinità alla prova in quanto lo psicologo, essendo più competente di un operatore di polizia giudiziaria, è
in grado di stabilire una baseline emotiva con il dichiarante e di ricercare gli eventuali indizi di menzogna, dall’altro proteggere la vittima da ulteriori traumi derivanti dal racconto.

Il ruolo della vulnerabilità nella testimonianza

A tal proposito, gli articoli 351 comma 1 ter e 362 comma 1 bis del Codice di Procedura Penale inseriti rispettivamente nel Titolo IV e nel Titolo V del Libro V, prevedono la necessità per la polizia giudiziaria e per il pubblico ministero di avvalersi di un esperto in psicologia quando devono assumere sommarie informazioni da una persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.

Gli strumenti di valutazione dell’attendibilità del testimone e della vittima

In questa sezione puoi studiare i metodi per valutare l’attendibilità del testimone. Così puoi scoprire come si capisce se un testimone è attendibile. Per capire come verificare se un testimone è attendibile analizza questi strumenti:

La valutazione dell’attendibilità nell’incidente probatorio

Al contempo, l’articolo 392 del Codice di Procedura Penale inserito nel Titolo VII del Libro V rubricato “Incidente probatorio” prevede al comma 1 lettera f) la possibilità di procedere con incidente probatorio ad una perizia quando lo stato della persona è soggetto a modificazioni non evitabili e al comma 1 bis la possibilità di utilizzare l’istituto per l’assunzione della testimonianza della persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità.

Per quanto riguarda lo stato della persona soggetto a modificazioni non evitabili, è chiaro come sia ineludibile nel processo psichico di formazione
della testimonianza che vi siano delle trasformazioni del ricordo, indipendenti dalla volontà del soggetto, ed è ancora più evidente che ciò avvenga nelle vittime del reato di cui all’articolo 572 c.p., soprattutto se durante tutto il procedimento penale, continuano a subire soprusi e condizionamenti che rischiano di minare la loro credibilità a causa di deposizioni non coerenti o ritrattazioni.

Per quanto concerne la disposizione sulla previsione di un incidente probatorio “speciale”, questa è stata introdotta dal decreto legislativo  dicembre 2015, n. 21228 come misura a garanzia dell’offeso, tuttavia manca in capo alla vittima la titolarità diretta: la richiesta di ammissione all’istituto è avanzata dal pubblico ministero o dall’indagato.

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