vittimizzazione secondaria

Il significato di vittimizzazione secondaria nella violenza sulle donne

Questo articolo di Silvia Sgarro spiega che cos’è la vittimizzazione secondaria. Specifica in dettaglio le implicazioni nel tema della violenza sulla donna.

Che cos’è la vittimizzazione secondaria

Negli ultimi anni la figura della vittima ha acquistato un ruolo da protagonista nel sistema processuale europeo, e più timidamente è intervenuto il legislatore delegato nel tentativo di assicurarle quelle aspettative di tutela e assistenza vantate, che per anni in un ordinamento incentrato sul reo come quello italiano, sono state disattese.

La protezione garantita alla persona offesa, non riguarda solo gli episodi di vittimizzazione primaria, ovvero l’insieme delle conseguenze derivanti dal
danno criminale, ma anche quelli di vittimizzazione secondaria, derivante dall’attività giudiziaria discrezionale, seppur lecita, nel corso del procedimento.

La vittimizzazione secondaria nella violenza sulle donne

La prima fonte di vittimizzazione secondaria che potrebbe causare ulteriori danni alla vittima, è la sua audizione, in quanto costituisce un momento di
forte stress psicologico, soprattutto nel caso di quelle vittime definite vulnerabili in cui viene messo a repentaglio l’equilibrio psico-fisico.

L’ascolto dell’offeso costituisce una fase cruciale del procedimento penale perché permette alla vittima di servirsi del processo per ottenere giustizia e
al tempo stesso permette al processo di servirsi della vittima per l’interesse pubblico generale, pertanto è fondamentale creare una rete di protezione
tale da garantire la genuinità della testimonianza.

A tal fine, il decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 ha introdotto la necessità dell’audizione mediata della vittima vulnerabile in fase investigativa, ex
articoli 351 comma 1 ter c.p.p e 362 comma 1 bis c.p.p., ma ha reso discrezionale la presenza dell’esperto per il giudice, il quale può disporre l’adozione di modalità protette ex articolo 498 comma 4 quater c.p.p., sempre che la persona offesa ne faccia richiesta.

L’attendibilità della testimonianza della vittima vulnerabile

Lo stesso decreto ha introdotto all’articolo 190 bis comma 1 bis c.p.p. la limitata ripetibilità delle dichiarazioni per la vittima vulnerabile, ma la corte
di legittimità nel 2016 ha asserito che quando la testimonianza decisiva è quella della persona offesa in condizione di vulnerabilità, residua in capo al giudice la valutazione di rinnovazione della prova dichiarativa.

Questa discrezionalità compromette l’effettività della tutela.

La vittimizzazione secondaria passa anche dalla mancanza di protezione

Altra fonte di vittimizzazione secondaria è l’omessa protezione. Nell’ordinamento italiano è previsto all’articolo 384 bis c.p.p. uno strumento finalizzato alla protezione del componente più debole del nucleo familiare che subisca atti di vessazione domestica: è l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Qualificato come misura precautelare e disposto dal pubblico ministero, lo strumento è finalizzato a proteggere chi vive con l’allontanato e presupposto applicativo è lo stato di flagranza dei delitti di cui all’articolo 282 bis comma 6 c.p.p., in cui paradossalmente non figura il reato di maltrattamenti contro familiari, lasciando prive di tutela le vittime di tale crimine.

Inoltre, l’adozione di provvedimenti cautelari è rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero che, in caso di condotta omissiva, potrebbe causare alla persona offesa ulteriori traumi dovuti alla pressione psicologica di intimidazioni e minacce, o peggio alla reiterazione e all’aggravamento del reato.

La durata dei processi contribuisce alla vittimizzazione secondaria

È fonte di vittimizzazione secondaria anche l’eccessiva durata dei processi penali in quanto causano nel soggetto offeso un senso di abbandono e di
frustrazione che ricadano sulla sua stabilità psicologica ed emotiva.

L’articolo 111 della Costituzione sancisce la ragionevole durata del giusto processo, che però è rimessa alle esigenze delle parti e dei soggetti coinvolti
nell’attività giudiziaria.

Nonostante la direttiva europea del 2012 abbia riconosciuto il diritto della vittima ad una sentenza celere, segnalando la lunga durata dei processi come dannosa per la vittima e configurando una garanzia fondamentale minima44 ex articolo 16, a livello nazionale sembra che il legislatore abbia rinunciato ad occuparsi della tutela dell’interesse della persona offesa di avere risposta, in tempi rapidi, alla sua domanda di giustizia.

È evidente come nel Paese la vittima sia considerata ancora una semplice comparsa all’interno del paradigma processuale.

Anche i mass media possono contribuire alla vittimizzazione

Oltre alla vittimizzazione da reato e a quella da processo, vi è una terza vittimizzazione: quella da mass media. In particolare, la persona offesa, cui è riconosciuta la condizione di vulnerabilità, è fragile psicologicamente, quindi necessita di quella riservatezza e protezione che, l’intrusione dei media negli aspetti più intimi della sua vita privata, non le permette di avere.

Essere esposti al giudizio degli altri, rendere pubblica l’esperienza drammatica vissuta, può portare la vittima a subire una doppia violenza.

A tal proposito l’articolo 21 della direttiva 2012/29/UE riguardante proprio il diritto alla protezione della vita privata, al paragrafo 1 dispone: “Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano adottare, nell’ambito del procedimento penale, misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all’articolo 22, e l’immagine della vittima e dei suoi familiari”.

Nell’ottica europea la vita privata della vittima dovrebbe essere garantita dall’autorità giudiziaria fin dal primo contatto, tuttavia, nel recepire tale direttiva, il legislatore delegato non ha introdotto alcuna disposizione a garanzia della privacy e della riservatezza delle vittime, lasciandole, ancora una volta, prive di effettiva tutela.

Visto il disinteresse del legislatore nel prevenire la vittimizzazione secondaria, spetta agli operatori di polizia giudiziaria, ai magistrati, e agli
altri organi preposti, acquisire le competenze necessarie ad equilibrare le esigenze vittimologiche.

La buona amministrazione del sistema giudiziario passa attraverso un percorso di formazione e l’adozione di linee guida.

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