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La normativa sul gioco d’azzardo in Italia 2020

Le principali leggi italiane sul gioco d’azzardo e la normativa in Europa spiegate in dettaglio: articoli, decreto regio, decreti leggi gioco d’azzardo

Il gioco in Italia

Nel nostro paese le competenze in materia di gioco sono state affidate all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), con il decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, il 1° dicembre 2012, contenente le “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, l’Agenzia delle Dogane ha incorporato AAMS, e assunto quindi la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

La legge 383 del 18 ottobre 2001 sul gioco d’azzardo

Nel 2001, con la legge 18 ottobre 2001, n. 383, si stabilì che tutte le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse, dovessero essere riordinate secondo i seguenti criteri:

  1. eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni di competenze;
  2. razionalizzazione dei sistemi informativi esistenti, con attribuzione delle funzioni medesime ad una struttura unitaria, preposta al ‘governo’ del settore, da individuare in un organismo pubblico esistente (articolo 12 del DPR n. 383/2001).

Con il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, fu previsto che le funzioni statali in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici, la gestione delle relative entrate, fossero esercitate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – AAMS (articolo 1 del DPR n. 33/2002).

Successivamente, la normativa fu integrata dall’articolo 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n 138 prevedendo che le funzioni relative ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi con le manifestazioni sportive fossero trasferite ad AAMS alla quale venivano così demandate le funzioni di regolazione, indirizzo, coordinamento e controllo dell’intero comparto del gioco pubblico»[1].

Il regio decreto n.773 del 18 giugno 1931 sul gioco d’azzardo – normativa

Nell’art. 88 del regio decreto 18 Giugno 1931, n.773 (“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS”) si può leggere poi: «La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione». Per concessionarie si fa riferimento a quelle imprese private che dopo una gara pubblica ricevono da AAMS la concessione per la conduzione della rete telematica e ne assicurano l’operatività.

Il regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940 – articolo 161

L’articolo 161 del regio decreto 6 maggio 1940, n.635 (“Regolamento per l’esecuzione del TULPS”) recita, invece: “La licenza per l’esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giochi di palla o pallone e in altre simili gare, di cui all’art. 88 della Legge, è subordinata all’approvazione, da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse. Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza».

Secondo l’ordinamento italiano vige un sistema di concessione con doppio vincolo per chi esercita l’attività di gioco e scommesse, infatti bisogna ottenere il rilascio della concessione amministrativa dell’AAMS e l’autorizzazione per pubblica sicurezza.

Le apparecchiature vengono consegnate a chi ne fa richiesta chiedendo loro di corrispondere un guadagno sulle giocate in cambio dello spazio e del collegamento degli apparecchi.

La normativa sul gioco d’azzardo online. Il decreto legge del 25 settembre 2008 n. 149

Per quanto riguarda il gioco online sembra opportuno citare il decreto legge 25 settembre 2008, n. 149, (“Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi”) e l’articolo 3 (Facilitazioni per imprese e contribuenti) del decreto legge 2 Marzo 2012 n.16 (“Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”).

Le pene sono stabilite dall’articolo 4, che riguarda l’“Esercizio abusivo di attività di giuoco e di scommessa” e punisce con pene detentive dai 3 mesi a 3 anni in base alla gravità della trasgressione. Questo articolo è stato poi modificato con la legge 23 Dicembre 2000, n. 388 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001”), tramite l’inserimento dei commi 4-bis e 4-ter, con cui si estendono le pene a qualsiasi tipo di gioco d’azzardo illegale, specificando così l’inclusione del mezzo telefonico e telematico. L’articolo 24 (Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie), comma 23, della legge 7 Luglio 2009, n.88 (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee”) ha ulteriormente modificato l’articolo 4 della legge 13 Dicembre 1989, n.401, affiancando in alternativa alla pena detentiva un’ammenda che va dai 500 euro ai 5.000.

La legge del 13 Dicembre 1989 n. 401

C’è stato un aumento delle frodi e delle scommesse clandestine per cui sono state introdotte nuove norme per contrastare tale reato, come la legge 13 Dicembre 1989, n.401 (“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”) che ha introdotto nuove specie di reato con lo scopo di contrastare tali fenomeni. Secondo l’ordinamento italiano il debito di gioco è un’obbligazione naturale e si pone tra i doveri morali e sociali, ma non fra quelli giuridici (Codice Civile, articolo 2034); si tratta, quindi, di un debito non coercibile.

Una volta consegnata, la posta non può più essere ritirata a meno che non ci si trovi in casi specifici, come si legge nell’articolo 1833 del Codice: “Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.” Altro caso specifico è quello di un debito da gioco estero riconosciuto giuridicamente».[2]

L’articolo 718 (Esercizio di giuochi d’azzardo) del codice penale recita che: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire quattrocentomila. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta», le circostanze aggravanti sono invece trattate nell’articolo 719.

Secondo l’articolo 721 (Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco) del codice Penale si definiscono le caratteristiche del “gioco d’azzardo” e quelle delle “case da gioco”.

La normativa sul gioco d’azzardo dell’Unione Europea

Anche l’Unione europea ha avuto un ruolo importante nella disciplina del gioco d’azzardo affermando la compatibilità fra i principi di concorrenza libera e libera prestazione nella regolamentazione del mercato del gioco se supportati da motivi ritenuti imperativi per l’interesse generale, siano adatti al raggiungimento degli scopi prefissati e non siano né sproporzionati né discriminatori.

In particolare, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con la sentenza dell’8 settembre 2009 (Causa C-42/07, nota come Santa Casa), ha riconosciuto al punto 64, che «un’autorizzazione limitata dei giochi in un ambito esclusivo presenta il vantaggio di incanalare la gestione dei giochi medesimi in un circuito controllato, e di prevenire il rischio che tale gestione sia diretta a scopi fraudolenti e criminosi».

L’esigenza di controllare il flusso di denaro dovuto al gioco è stata trattata anche dalla giurisprudenza italiana con le motivazioni della tutela dell’ordine pubblico e di contrastare la criminalità organizzata, nonché di tutelare i giocatori.

Secondo una stima recente oltre 150.000 aziende operano attualmente nel gioco d’azzardo, nella concessione sono presenti solo dieci aziende che si dividono la metà del fatturato di tutto il sistema e 1.500 società che si dividono il resto dei ricavati. Il sistema del gioco pubblico italiano ha raccolto nel 2012, circa 88 miliardi di euro.[3]

Questo articolo è di Anna di Carlantonio.

Leggi la bibliografia sulla normativa del gioco d’azzardo

[1] SBORDONI S., “I debiti di gioco nel sistema italiano”, <http://www.lexgiochi.it>, 25 Giugno 2011.

[2] SBORDONI S., “I debiti di gioco nel sistema italiano”, <http://www.lexgiochi.it>, 25 Giugno 2011.

[3] Documento Agenzia delle Dogane e dei Monopoli presentato in VI Commissione il 6 giugno 2013

Approfondimenti sul gioco d’azzardo (definizione)

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