Psicologia del Pirata della Strada: il delicato tema dell’omicidio stradale
Omicidio Stradale
Troppe volte abbiamo sentito parlare di “pirati della strada” a seguito di gravi incidenti stradali che spesso, hanno causato prematuramente la perdita della vita a molte persone.
Generalmente, si tende ad accostare al termine “Pirata della strada” un conducente spericolato che abbia assunto droghe o sia in evidente stato di ebbrezza alcolica, e proprio per tali motivi si rende protagonista di gravissime condotte lesive.
Anche se le statistiche confermano in buona parte tale ipotesi, bisogna però tenere a mente che spesso le cause principali nonché più comuni di gravi incidenti stradali sono invece dovute a distrazioni o negligenza del conducente.
Basti pensare all’errata usanza comune molto diffusa, dell’utilizzo dello smartphone durante la guida.
Ciò che contraddistingue allora un incidente di grave entità lesiva o meno, da un vero e proprio reato ad opera di un “Pirata della strada”, dipende dal comportamento che il conducente assume prima e dopo l’evento stesso.
Un automobilista distratto dal proprio telefono che investe accidentalmente un passante, se non si ferma a prestare il dovuto soccorso (obbligatorio) è un “Pirata della strada” allo stesso modo del conducente che a causa dell’alta velocità ha provocato un incidente mortale dopo aver assunto droghe o abusato di sostanze alcoliche.
Qualunque sia stata la causa, purtroppo l’esito della negligenza del conducente si traduce spesso in lesioni personali gravi alla persona o nella peggiore delle ipotesi al decesso della vittima.
Dopo anni di proteste e fiaccolate in memoria di troppe persone che sono state coinvolte in queste condotte stradali illecite, il 25 Marzo del 2016 arriva la svolta; Il Parlamento approva la legge n.41 del 23 Marzo, che introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali punibili a titolo di colpa.
Per quanto riguarda il delitto di omicidio stradale, l’articolo di riferimento è il 589-bis C.P. che recita: “ Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope … cagioni per colpa, la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.”
In generale, il conducente in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) che causa la morte di un soggetto – vittima, a seguito di una condotta imprudente, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni.
Il conducente in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) che causa la morte di un soggetto – vittima, a seguito di una condotta imprudente, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni.
Naturalmente, come ogni altro reato sono previste anche le cosiddette Attenuanti, nel caso in cui il conducente non abbia assunto né sostanze alcoliche né sostanze stupefacenti ma l’omicidio sia dovuto a gravi condotte illecite; la pena è diminuita fino alla metà.
Per quanto riguarda invece le cosiddette Aggravanti, Nel caso in cui oltre ad aver assunto tali sostanze, il conducente abbia coinvolto più vittime, o sia sprovvisto di patente di guida, o il veicolo non sia assicurato; la pena è aumentata.
Per quanto riguarda invece il reato di lesioni personali stradali, L’articolo di riferimento è il 590-bis C.P. che recita: “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime…La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria”.
Per entrambi i reati, le condotte espressamente vietate sono: superamento dei limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso, circolazione contromano, inversioni di marcia pericolose, sorpassi azzardati, ecc.
Chiunque, anche a causa di una banale distrazione, potrebbe ritrovarsi ad essere il Protagonista: Pirata o Vittima. Prestare maggiore attenzione durante la guida deve essere un requisito essenziale che noi tutti dobbiamo garantire.
Articolo di Alessio Ruvolo
Corso Gratuito di LeadershipScrivi a Igor Vitale