Come si devono riconoscere i disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico
Negli ultimi anni le difficoltà dei soggetti DSA sono state oggetto di attenzione da parte dello Stato, che oggi ne tutela gli interessi con la Legge 8 ottobre 2010, n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”. Dal 2007 in Italia i rappresentanti delle principali organizzazioni di professionisti che si occupano di disturbi di apprendimento, attraverso una Consensus Conference sono giunti all’elaborazione delle “Raccomandazioni per la pratica clinica sui disturbi specifici dell’apprendimento”.
Consideriamo alcuni punti cruciali del documento:
il disturbo di apprendimento riguarda in modo specifico una certa area di abilità (ad esempio di lettura) ed è rivelato da una discrepanza fra le prestazioni intellettive generali e quelle relative all’area coinvolta (caratterizzata da prestazioni inferiori), con l’esclusione, come anticipato, sia di cause come le disabilità intellettive, sensoriali e motorie che di cause emotive, di personalità o ambientali (svantaggio socioculturale, immigrazione ecc.);
considerato un livello di intelligenza non inferiore a 85 (1 deviazione standard dalla media di 100) la discrepanza nelle prestazioni specifiche (di lettura e/o scrittura, matematica ecc.) deve essere notevole e cioè di almeno 2 deviazioni standard. In termini quantitativi questo significa che si tratta di una delle due o tre peggiori prestazioni in un ipotetico gruppo di 100 coetanei (o di bambini frequentanti la stessa classe);
il disturbo di apprendimento, pur essendo specifico, è spesso associato ad altri disturbi;
la componente neurobiologica del disturbo interagisce con le componenti ambientali (importanza degli aspetti educativi, motivazionali, dell’autostima ecc.);
può esserci disturbo di apprendimento anche in caso di disabilità sensoriali, motorie, intellettive (o altre disabilità), ma solo se le prestazioni nell’area di apprendimento coinvolta sono assai inferiori rispetto a quelle attese considerando la disabilità in oggetto;
è opportuno non fare diagnosi di dislessia e disortografia prima di due anni di scolarizzazione regolare e di discalculia prima di tre anni
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